Art. 9.
(Centro di analisi integrata strategica).

      1. Nell'ambito del DGS è istituito un Centro di analisi integrata strategica che:

          a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;

          b) redige relazioni su situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;

          c) elabora il progetto di piano dell'attività, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AISE e dall'AISI;

          d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo costante adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.

      2. Della struttura del sistema statistico e informatico di cui al comma 1, lettera d), è direttamente responsabile il direttore esecutivo del DGS.